Decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447 - Approvazione del codice di procedura penale.
2. Nei casi di perdita di efficacia di altre misure cautelari, il giudice adotta con ordinanza i provvedimenti necessari per la immediata cessazione
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Misure coercitive
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Misure coercitive
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Misure cautelari
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3. L'estinzione delle misure non pregiudica l'esercizio dei poteri che la legge attribuisce al giudice penale o ad altre autorità nell'applicazione
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Misure cautelari
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Misure interdittive
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Misure cautelari reali
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Estinzione delle misure
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Misure di sicurezza
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Misure cautelari personali
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Sospensione dell'esecuzione delle misure
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Misure coercitive e sequestro
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Revoca e sostituzione delle misure
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Criteri di scelta delle misure
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Applicazione provvisoria di misure cautelari
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Provvedimenti sulle misure cautelari personali
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Revoca e sostituzione delle misure
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Richiesta di misure cautelari all'estero
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Misure di sicurezza applicate all'estradato
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Provvedimenti conseguenti alla estinzione delle misure
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Condizioni di applicabilità delle misure coercitive
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Applicazione provvisoria di misure di sicurezza
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Condizioni di applicabilità delle misure interdittive
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Misure cautelari disposte dal giudice incompetente
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Condizioni generali di applicabilità delle misure
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Estinzione di misure disposte per esigenze probatorie
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1. Le misure coercitive e interdittive sono immediatamente revocate quando risultano mancanti, anche per fatti sopravvenuti, le condizioni di
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Computo dei termini di durata delle misure
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Impugnazione dei provvedimenti relativi alle misure cautelari
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Determinazione della pena agli effetti dell'applicazione delle misure
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Impugnazione di provvedimenti relativi alle misure di sicurezza
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Esecuzione delle misure di sicurezza ordinate con sentenza
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Impugnazione di sentenze che dispongono misure di sicurezza
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Salvaguardia dei diritti della persona sottoposta a misure cautelari
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Termini di durata massima delle misure diverse dalla custodia cautelare
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Estinzione delle misure per effetto della pronuncia di determinate sentenze
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3. La presentazione spontanea non pregiudica l'applicazione di misure cautelari.
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2. Le ordinanze che dispongono misure diverse dalla custodia cautelare sono notificate all'imputato.
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2. Il magistrato di sorveglianza sovraintende alla esecuzione delle misure di sicurezza personali.
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2. La sospensione non opera quando la pena è espiata in regime di misure alternative alla detenzione.
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4. Con la sentenza di assoluzione il giudice applica, nei casi previsti dalla legge, le misure di sicurezza.
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1. Nessuno può essere sottoposto a misure cautelari se a suo carico non sussistono gravi indizi di colpevolezza.
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) le persone sottoposte a misure di sicurezza detentive o a misure di prevenzione.
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2. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del titolo I del libro IV, riguardanti le misure coercitive, fatta eccezione di quelle degli
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1. Le libertà della persona possono essere limitate con misure cautelari soltanto a norma delle disposizioni del presente titolo.
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2. Gli effetti delle altre misure decorrono dal momento in cui l'ordinanza che le dispone è notificata a norma dell'articolo 293.
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2. L'impugnazione contro le sole disposizioni della sentenza che riguardano le misure di sicurezza è proposta a norma dell'articolo 680 comma 2.
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2. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del titolo I del libro IV riguardanti le misure coercitive, fatta eccezione di quelle
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4. Quando la decisione è contraria all'estradizione, la corte revoca le misure cautelari applicate e dispone in ordine alla restituzione delle cose